Riforma Orlando: il risarcimento del danno estingue il reato

La Riforma Orlando ha previsto casi in cui il risarcimento del danno estingue il reato.

Infatti, nei reati procedibili a querela – prima dell’apertura del dibattimento – l’imputato può risarcire il danno, anche mera offerta reale, con ciò determinando – nel caso in cui il giudice ne ravvisi la congruità – l’estinzione del reato.

Laddove non abbia fatto in tempo, e voglia provvedere, può chiedere al giudice un termine (non oltre sei mesi) per procedere, anche a rate.

Riforma Orlando: l’allungamento dei termini di prescrizione

La Riforma Orlando ha previsto l’allungamento dei termini di prescrizione quantomeno in un quadruplice senso:

1.- taluni gravi reati commessi nei confronti di minori hanno come termine iniziale di decorrenza della prescrizione il compimento della maggiore età della vittima (salvo il processo sia già stato avviato in precedenza);

2.- la sospensione della prescrizione – oltre a vari altri casi – resta sospesa tra primo e secondo grado nonché tra secondo grado e cassazione, per un massimo di un anno e mezzo, in tutti i casi in cui ad essere impugnata sia una sentenza di condanna. Ovviamente la sopravvenuta assoluzione o l’annullamento della sentenza determinano il ricalcolo del termine ivi compreso quello sospeso;

3.- l’interruzione della sospensione si ha – oltre agli altri casi – anche quando vi sia stato interrogatorio della PG su delega del PM;

4.- l’interruzione della prescrizione vale per tutti i correi, la sospensione invece per i soli imputati per cui si procede.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

Disegno di legge su registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale

Licenziato dal Senato il disegno di legge recante:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

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nuova sede legale Air France in Italia

Viste le difficoltà di notifica delle citazioni di recente riscontrate per il trasferimento della sede italiana di Air France, vi comunichiamo che è:

Air France Italia SA con sede legale ed amministrativa Via Mantegna, 6 00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale 02418530586, Partita IVA 01055861007, registrata presso il tribunale di Roma al n. 3848/1998 con Rag. Soc. “Società costituita in base a leggi di altro Stato” – CCIAA di Roma Registro Ditte n. 153194

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IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

a cura di Danilo Iacobacci

1.- L’udienza dibattimentale minorile.

Le definizioni “alternative” al dibattimento nel processo penale minorile manifestano una palese vantaggiosità; al punto che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la fase dibattimentale (o, se si preferisce, l’udienza dibattimentale) nel processo penale minorile è relegata ad un ruolo di (forse) meritata marginalità.

Peraltro, per struttura e per funzione la fase dibattimentale è forse la fase processuale più simile a quella parallela ed analoga presente nel giudizio che, invece, si svolge innanzi al tribunale ordinario per l’imputato maggiorenne.

A differenza di ciò che accade nel giudizio ordinario, ove percorrere la più completa via processuale può condurre ad indubbi vantaggi, nel giudizio penale minorile può essere, invece, utile “fermarsi” all’udienza preliminare; e ciò, sia per i possibili “salvagente” normativi e sia, più in generale, per la benevolenza con la quale la magistratura minorile approccia le vicende penali dei giovani che si pongono in contrasto con la norma incriminatrice. E ciò, soprattutto quando il fenomeno delittuoso è estemporaneo e/o occasionale.

Ad ogni buon conto, anche per il giudizio penale minorile il c.d. Dibattimento è la fase del processo finalizzata alla formazione delle prove e caratterizzata da una serie di garanzie difensive rette, più in alto, da taluni principi cardine del sistema penale; per il giudizio minorile questi sono senz’altro: l’oralità, l’immediatezza e concentrazione, ed il noto principio del contraddittorio.

Chiaramente non può parlarsi di dibattimento senza passare per la nozione di istruttoria dibattimentale, ovverosia la fase nella quale v’è l’ammissione delle prove e la loro assunzione e, più in generale, la raccolta di tutti gli elementi di prova (recte: di tutte le prove) necessari a consentire al giudicante di pervenire ad un giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato per il fatto-reato contestatogli. In breve, la prova, di regola, si forma nel dibattimento attraverso l’istruttoria dibattimentale, e (nel dibattimento) solo in esito ad essa si perviene alla decisione e solo sulla base delle prove ivi assunte (eccetto le note deroghe legalmente tipizzate, come ad esempio l’incidente probatorio). Leggi tutto “IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE”

Il pagamento dei lavori condominiali spetta al venditore dell’appartamento

E’ obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino al momento della delibera assembleare ha disposto l’esecuzione dei lavori.

Il fatto che poi abbia venduto l’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti i lavori può solo impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma sicuramente  non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

così deciso dalla Cassazione civile con Ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017

Le modalità di campionamento sbagliato annullano le sanzioni dell’ARPAC

Sui ricorsi di due persone giuridiche, il Tribunale di Avellino ha accolto la tesi secondo la quale le modalità di campionamento sbagliato portano all’annullamento delle sanzioni dell’ARPAC.

Infatti, con due sentenza dello stesso giorno il TRIBUNALE di AVELLINO, SEZIONE PRIMA CIVILE, sent. 19/05/2017, ha dichiarato l’illegittimità del metodo di campionamento prescelto dall’ARPAC per la scorrettezza del prelievo dei campioni.

Il  caso il prelievo dei campioni sbagliato può determina un indagine con  carattere solo conoscitivo e non già sanzionatorio.

Annullate perciò le sanzioni dell’Arpac.

Se ne parla anche su ottopagine

Avvocato tribunale imprese Avellino

Con l’istituzione del Tribunale delle Imprese è nata l’esigenza di una figura legale specialistica che possa tutelare le persone giuridiche innanzi a questa nuova figura giurisdizionale.

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