migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno

il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l’ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.
Correttamente quindi la Corte di Appello ha negato ingresso alla norma regionale invocata dal ricorrente (L.R. n. 52 del 1991, art. 61 poi sostituita dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007) che faceva richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, nella parte relativa ad interventi non necessitanti di permesso di costruire), facendo invece puntuale richiamo ai contenuti del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 che impone a chi voglia realizzare nuove opere – ivi comprese quelle stradali – il rilascio di apposita concessione edilizia (oggi permesso di costruire)…
Cass.pen., sez. III, 16 novembre 2011, n. 42049

differenza tra coniuge colpevole o incolpevole

in tema di separazione tra coniugi non è ravvisabile alcuna differenza tra coniuge colpevole o incolpevole, se di ‘colpa’ si deve ancora parlare, e pertanto anche il coniuge colpevole puo’ chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilita’ della convivenza e ciò dal momento che affinchè essa separazione sia accertata/dichiarata non e’ piu’ necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volonta’ di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza verificabile in base a fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale con particolare riferimento al tentativo di conciliazione.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2274 del 2012

Intercity bloccati dalla neve

I recenti episodi degli Intercity bloccati dalla neve in Emilia Romagna v. http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emilia-romagna/articoli/1035788/neve-in-romagna-bloccati-nella-notte-per-ore-due-intercity-600-i-minuti-di-ritardo.shtml
ci invitano a riflettere sui possibili danni per i quali possono agire gli sfortunati passeggeri di ciascun treno (iniziando con l’invio di una lettera raccomandata di messa in mora a Trenitalia) onde ottenere il ristoro di quanto patito:
rimborso di quanto pagato per il viaggio;
risarcimento danni da inadempimento del vettore (per la non regolare esecuzione del trasporto);
rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo;
danno di origine biologica da stress emotivo.

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com
Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

il RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

Il disastro recente della Costa Concordia ci fa riflettere su quale sia lo stato dell’arte in materia di contratto di trasporto marittimo e su quali basi – tra le altre – potrebbe poggiare una richiesta di risarcimento danni.
Il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria).
Le norme le trovate al link http://www.studiolegaledesia.com/blog/index.php/2012/02/11/norme-del-codice-della-navigazione-sulla-responsabilita-del-vettore-marittimo/comments/

A ciò si aggiunge senz’altro la disciplina introdotta dal “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” c.d. Codice del Turismo (allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, ed in vigore dal 21 giugno 2011) che dichiara espressamente il diritto al risarcimento dei danni  per una vacanza rovinata , in particolare :
art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del dannocorrelato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

MOLTEPLICI LE FATTISPECIE DI DANNO RISARCIBILE:
danno di origine biologica cioè l’ emotional distresses (stress emotivo);
perdita della vacanza quale perdita di chance, cioè di godere di un periodo di svago e riposo, opportunità che potrebbe non ripresentarsi,
ma anche danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale, di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata al bene vacanza.

I PASSEGGERI DELLA CONCORDIA POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI SUBITI:
rimborso di quanto pagato per il viaggio mai goduto;
danni derivanti dalla perdita dei bagagli;
rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro;
danno derivante dalla morte o dalle lesioni personali subite dai passeggeri;
danno da vacanza rovinata.

Termini per le richieste:
dieci giorni come previsto dal Codice del Turismo;
ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro tre anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona,
ed entro un anno per danni alle cose

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com

Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

responsabilità del vettore marittimo

alcune norme del codice della navigazione sulla responsabilità del vettore marittimo

art. 408 – responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 409 – responsabilità del vettore per danni alle persone
il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 410 – trasporto del bagaglio non registrato
nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
art. 411 – trasporto del bagaglio registrato
per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
art. 412 – responsabilità del vettore pel bagaglio
il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 (1) per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
la perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
art. 413 – responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
art. 414 – responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
art. 415 – derogabilità delle norme
non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414.
art. 416 – pegno legale sul bagaglio
il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
art. 417 – bagaglio non ritirato
il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
art. 418 – prescrizione
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro

Tra il delitto di “sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo”, di cui all’art. 334 c.p., e l’illecito amministrativo di “circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro”, di cui all’art. 213, comma 4, c.strada, intercorre un nesso di specialità unilaterale, che comporta l’applicazione del solo art. 213 cit. ai sensi dell’art. 9, legge n. 689/1981, essendo contenuti nella fattispecie del codice della strada tutti gli elementi specializzanti, tra i quali deve annoverarsi l’elemento “aggiuntivo” costituito da soggetti attivi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal reato proprio dell’art. 334 c.p.

Cass. pen. Sez. Unite, 28/10/2010, n. 1963

responsabilità disciplinare del Magistrato

in tema di responsabilità disciplinare del Magistrato che ometta o ritardi di depositare la motivazione dei provvedimenti giudiziali si è sostento che:
… il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu. 10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressoché per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali…

Cass.civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 528

misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 4377 :

Nel corso della motivazione della sentenza n.265 del 2010 la Corte costituzionale ha ricostruito la filosofia che anima la disciplina delle misure cautelari personali affermando (paragrafo 4) che quel regime è improntato al criterio del “minore sacrificio necessario”, assicurato mediante la previsione di una “pluralità graduata” di misure e mediante l’applicazione nel caso concreto di meccanismi “individualizzati” di selezione del trattamento cautelare. Ha, poi, rilevato (paragrafo 7) che una simile filosofia non tollera né automatismi né presunzioni e prevede che sia il giudice ad apprezzare e motivare i presupposti e le condizioni per l’applicazione della singola misura in relazione alla situazione concreta. Ha, conseguentemente, considerato (paragrafo 7) che la disciplina introdotta con il citato decreto legge n. 11 del 2009, e successiva legge di conversione, si pone come un “vero e proprio regime cautelare speciale di natura eccezionale” dal momento che introduce due presunzioni, una relativa in ordine alle esigenze cautelari e una assoluta in ordine alla scelta della misura, che impedisce al giudice di adottare misure meno gravose della custodia in carcere. La motivazione prosegue affrontando (ancora nel paragrafo 7) le ragioni per cui la Consulta e la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che per i delitti legati alla criminalità organizzata e mafiosa tale eccezionale regime sia compatibile coi principi costituzionali in relazione alla speciale gravità e pericolosità degli illeciti, per giungere alla conclusione (paragrafi 9 e 10) che la novella del 2009 compie un “salto di qualità” non compatibile col sistema costituzionale allorché estende la presunzione assoluta circa la misura da applicare anche a reati, come quelli sessuali, che non si prestano a generalizzazioni, che risultano ampiamente eterogenei tra loro, che non presentano nella norma legami qualificati tra l’indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso. Osserva, ancora, la Corte costituzionale (paragrafi 10 e 11) che la irragionevolezza della soluzione normativa può essere agevolmente apprezzata ove si considerino la circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano “condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto” e la circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere. Infine, la ragionevolezza del regime introdotto nel 2009 non può essere fondata sull’esigenze di risposta all’allarme sociale per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale, esigenza che “non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e non può essere considerata una sua funzione”.
Sulla base di tali e altre considerazioni, la sentenza giunge ad affermare l’esistenza del contrasto tra la disciplina cautelare citata e gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così riassunti i principi interpretativi che la Corte costituzionale ha fissato con riferimento ai reati ex art.609-bis e 609-quater c.p., questo giudice ritiene evidente che si è in presenza di principi “in toto” applicabili anche alla ipotesi di reato ex art.609-octies c.p., reato che presenta caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Corte costituzionale ha individuato per i reati sessuali (art.609-bis e art.609-quater c.p.) sottoposti al suo giudizio in relazione alla disciplina ex art.275, terzo comma, c.p.p.
Deve, dunque, concludersi che nel caso in esame l’unica interpretazione compatibile coi principi fissati dalla sentenza n.265 del 2010, citata, è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

autovelox di Fragneto Monfort

L’autovelox di Fragneto Monforte è stato oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte che è stata chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Giudice di pace di Solopaca (sentenza del 31 maggio 2005) che aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino rilevando che lungo la strada percorsa dall’automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori della violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall’obbligo della contestazione immediata.
La Cassazione, nel confermare la decisione del G.d.P., ha testualmente sancito – Cass. Civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419 – che “L’art. 4 citato dispone che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni” L’obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione”.

ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED

INTERNET: ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED CON UN MILIONE E MEZZO DI MULTE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE DEL SITO WWWW.ITALIA-PROGRAMMI.NET
Il fenomeno ha coinvolto a oggi oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form. Il provvedimento è stato inviato alla Procura di Roma che ha già aperto un fascicolo sul caso. Informata anche la Polizia Postale, che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda per i profili di rilevanza penale. Non risulta che Estesa – che neppure si è difesa di fronte all’Autorità – abbia proposto alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate.
L’Antitrust ha sanzionato la società Estesa Limited, con sede alle Seychelles, con una multa per complessivi 1.500.000 euro. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive messe a punto dalla società attraverso il sito www.italia-programmi.net hanno coinvolto, a oggi, oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form.
Il fenomeno ha riguardato alcuni prodotti software offerti apparentemente in modo gratuito: il consumatore digitava su Google il nome del prodotto, disponibile peraltro liberamente in rete, utilizzando parole chiave come ‘gratis’ e come primo risultato appariva il link www.italia-programmi.net, tramite il quale si trovava nella home page del sito. Introducendo i dati personali, come richiesto per registrarsi e scaricare il software ricercato, e senza la richiesta di carte di credito o altre modalità di pagamento, il consumatore attivava inconsapevolmente un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale, dell’importo annuale di 96 euro. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata comprensione.
Una volta tratto in inganno l’utente, la società iniziava ad inviare richieste di pagamento dopo che erano trascorsi dieci giorni dalla registrazione, rendendo dunque impossibile l’esercizio del diritto di recesso e negandolo anche a quanti lo avevano esercitato tempestivamente. I pagamenti richiesti dovevano essere effettuati tramite bonifico su un conto presso una banca di Cipro.  Ai consumatori che non pagavano arrivavano solleciti di pagamento (via mail o per lettera) dal carattere minaccioso, con l’applicazione di costi aggiuntivi e, addirittura, paventando l’esperimento di un’azione penale, inesistente nel nostro Paese, in modo da esercitare un’indebita pressione psicologica. Estesa ha peraltro inviato i solleciti anche a consumatori che non si erano mai registrati sul sito.
L’Antitrust ha comunque deciso di trasmettere copia del provvedimento finale alla Procura della Repubblica di Roma, che ha già aperto un fascicolo. Della delibera finale è stata informata la Guardia di Finanza e la Polizia Postale che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda d’ufficio, per i profili di rilevanza penale..
La delibera, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in violazione del Codice del Consumo, verrà inoltre diffusa nel circuito internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di una pratica suscettibile di essere “riprodotta” con caratteristiche analoghe in altri Paesi.
Infine, non risulta che Estesa – la quale non si è neppure difesa nel procedimento di fronte all’Autorità – abbia intrapreso alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate e che non abbiano pagato quanto da essa preteso.

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