La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

a cura di Danilo Iacobacci

1.- L’udienza dibattimentale minorile.

Le definizioni “alternative” al dibattimento nel processo penale minorile manifestano una palese vantaggiosità; al punto che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la fase dibattimentale (o, se si preferisce, l’udienza dibattimentale) nel processo penale minorile è relegata ad un ruolo di (forse) meritata marginalità.

Peraltro, per struttura e per funzione la fase dibattimentale è forse la fase processuale più simile a quella parallela ed analoga presente nel giudizio che, invece, si svolge innanzi al tribunale ordinario per l’imputato maggiorenne.

A differenza di ciò che accade nel giudizio ordinario, ove percorrere la più completa via processuale può condurre ad indubbi vantaggi, nel giudizio penale minorile può essere, invece, utile “fermarsi” all’udienza preliminare; e ciò, sia per i possibili “salvagente” normativi e sia, più in generale, per la benevolenza con la quale la magistratura minorile approccia le vicende penali dei giovani che si pongono in contrasto con la norma incriminatrice. E ciò, soprattutto quando il fenomeno delittuoso è estemporaneo e/o occasionale.

Ad ogni buon conto, anche per il giudizio penale minorile il c.d. Dibattimento è la fase del processo finalizzata alla formazione delle prove e caratterizzata da una serie di garanzie difensive rette, più in alto, da taluni principi cardine del sistema penale; per il giudizio minorile questi sono senz’altro: l’oralità, l’immediatezza e concentrazione, ed il noto principio del contraddittorio.

Chiaramente non può parlarsi di dibattimento senza passare per la nozione di istruttoria dibattimentale, ovverosia la fase nella quale v’è l’ammissione delle prove e la loro assunzione e, più in generale, la raccolta di tutti gli elementi di prova (recte: di tutte le prove) necessari a consentire al giudicante di pervenire ad un giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato per il fatto-reato contestatogli. In breve, la prova, di regola, si forma nel dibattimento attraverso l’istruttoria dibattimentale, e (nel dibattimento) solo in esito ad essa si perviene alla decisione e solo sulla base delle prove ivi assunte (eccetto le note deroghe legalmente tipizzate, come ad esempio l’incidente probatorio). Leggi tutto “IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE”

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